Con il DM del 27/12/2019, è stata modificata l’entrata in vigore dell’obbligo di effettuazione degli ordini di acquisto in formato elettronico, per il tramite del Nodo smistamento ordini (Nso).
Le disposizioni contenute nel decreto, di fatto confermano le modifiche agli articoli 3, 4, 5 del precedente decreto D.M. 7 dicembre 2018 con cui erano state definite le modalità e i tempi per l’entrata in vigore del Nodo Smistamento Ordini (NSO) ai sensi della legge 205 27/12/2017.
Le modifiche sostanziali sono le seguenti:

Il sistema di emissione e trasmissione degli ordini di acquisto in modalità elettronica (NSO) da parte degli enti del SSN e dei soggetti che acquistano per loro conto entra in vigore a decorrere dalle seguenti date:
BENI dal 01/02/2020
SERVIZI dal 01/01/2021

Gli enti del SSN e i soggetti che acquistano per loro conto hanno l’obbligo di sospendere la liquidazione e il pagamento delle fatture non conformi a quanto previsto dalle Regole Tecniche pubblicate dal MEF in tema di estremi del documento e ordine da riportare nelle fatture elettroniche (tripletta identificativa) a decorrere dalle seguenti date:
BENI dal 01/01/2021
SERVIZI dal 01/01/2022

Ai sensi del DM sopra citato, dal 01/01/2021 le fatture per la fornitura di beni non devono essere liquidate e quindi pagate nel caso in cui l’ordine NSO non risulti correttamente riportato nello specifico campo 2.1.2.2 <IdDocumento> della fattura elettronica, che si ricorda può indicare fino a numero massimo di 20 caratteri.
Al fine di consentire una migliore gestione dell’identificativo dell’ordine si precisa che lo stesso è costituto dal numero ordine dell’Ente seguito dal suffisso “_000”. Il numero caratteri complessivo è pertanto di 17 inferiore al numero massimo previsto dalle specifiche tecniche.

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