Come lo scorso anno la Regione Calabria ha deciso di adottare uno schema di accordo transattivo, per disciplinare i pagamenti afferenti ai crediti sanitari, da parte delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione.
Il decreto si riferisce alle fatture emesse dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.
Tale accordo prevede:

  • l’accettazione dei termini massimi di pagamento superiori a quelli previsti dalla normativa vigente;
  • la sospensione delle cessioni di credito per le fatture emesse nel 2019 o accettazione delle stesse
  • l’eventuale revoca delle cessioni già effettuate su fatture antecedenti il 31 dicembre 2018, solo se tali fatture saranno oggetto di specifici accordi tra i singoli fornitori e gli enti del SSR;
  • la rinuncia ad attivare legalmente i crediti collegati alle fatture emesse dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019;
  • l’applicazione di interessi calcolati sulle fatture emesse dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018 (ex Dlgs 231/02), nel caso in cui i pagamenti siano eseguiti oltre i termini pattuiti.
  • i pagamenti dovranno essere imputati prima alla sorte capitale, e solo successivamente agli eventuali interessi.

In tal senso la Regione avrà un ruolo di solo coordinamento e supporto tecnico, senza assumere alcun impegno (diretto, indiretto o a titolo di garanzia) riguardo ai pagamenti stessi.
È stato pertanto predisposto e approvato uno schema di accordo transattivo, per le fatture emesse dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019, che prevede:

  • la conclusione del procedimento di liquidazione e certificazione delle fatture, oggetto dell’accordo, entro 45 giorni dalla data emissione della fattura (ad eccezione delle fatture emesse dal 1 gennaio al 31 marzo, per le quali il termine sarà di 90 giorni);
  • il pagamento dei crediti certificati entro l’ultimo giorno del mese in cui cade il 120° giorno dalla data emissione fattura (ad eccezione delle fatture emesse dal 1 gennaio al 31 marzo, per le quali il termine sarà di 150 giorni);
  • la rinuncia a qualsiasi azione legale in relazione ai crediti oggetto di accordo;
  • il riconoscimento, in caso di ritardato pagamento dei crediti certificati, degli interessi moratori dal 121° giorno dalla data di emissione della fattura fino all’effettivo pagamento.

Non rientrano nel presente accordo i Farmaci facenti parte del PHT poiché disciplinati con apposito DPGR.
Le Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione stanno procedendo a notificare ai Fornitori la possibilità di sottoscrivere l’accordo e i Fornitori stessi dovranno riscontrare le Aziende entro 30 giorni dalla ricezione dell’accordo a mezzo pec.

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